prima paginaPrima pagina
editorialeEditoriale
attualita'Attualità
culturaCultura
costumeCostume
spettacoloSpettacolo
personaggiPersonaggi
turismoTurismo
medicinaSalute
sportSport
agendaAgenda
oroscopiOroscopi
curiosita'Curiosità
consulenteConsulente
giardinaggioGiardinaggio
cucina
Cucina
dentino avvelenatoDentino avvelenato

linkI nostri link
e-mailE-mail


Anno
12
Numero
12

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.

 

 

 

 

Attualità

 

SEGGIOLINI PER BAMBINI: poca sicurezza e tante chiacchiere 

di M.M.G. 

E’ fresca di stampa la notizia che i seggiolini per bambini, per intenderci quelli che dovrebbero essere usati su tutti gli autoveicoli per scarrozzare nel tragitto casa/scuola, per lo shopping, agli allenamenti e chi più ne ha più ne metta, i nostri pargoli, dovrebbero essere usati da tutti i genitori con un po’ di sale in zucca.
Chi scrive non ha figli, ma per lavoro vede quotidianamente decine e decine di bambini che vagano liberi e felici sui sedili posteriori delle automobili, a volte lanciate a forte velocità da genitori incoscienti (stamane una mamma ha percorso contromano circa 300 metri perché aveva fretta e il bimbo era seduto dietro... stranamente nel seggiolino e anche legato... almeno questo!).
Da questa ricerca, effettuata da ACI e da altri Automobile Club europei sui sistemi di ritenuta dei bambini, si evidenzia che praticamente tutti i seggiolini non sono sicuri; dei 53 modelli testati, 7 sono risultati "scarsi", 1 "appena sufficiente", 15 "soddisfacenti", 28 "buoni" e solo 2 "ottimi". Sebbene tutti i dispositivi provati soddisfino i requisiti di omologazione, molti offrono una protezione inadeguata negli impatti laterali.
I test evidenziano che istruzioni poco chiare non facilitano il montaggio e l'uso corretto dei seggiolini, compromettendone l'efficacia. Per viaggiare sicuri, e comodi aggiungiamo noi, i bambini devono essere allacciati a un seggiolino conforme al loro peso, dotato di schienale e protezioni laterali, installato correttamente secondo le istruzioni di montaggio. Non si può prescindere dall'uso del seggiolino: cinture di sicurezza e airbag, pensati e progettati per gli adulti, non soltanto non offrono una protezione efficace ai bambini, ma risultano addirittura pericolosi in caso di incidente. Molti genitori giustificano il mancato uso del seggiolino con la scarsa propensione del bambino a stare seduto, ma soprattutto perché i bambini piangono (o addirittura si fanno venire le crisi isteriche) perché non vogliono stare allacciati... molto probabilmente vedono che i grandi non allacciano la cintura e pensano, candidamente e non senza ragione, perché allora devo stare fermo e costretto io? Altre scuse accampate dai “bravi” genitori è che lo spostamento è di breve durata. Ciò dimostra l'assoluta urgenza di una incisiva campagna di sensibilizzazione sulla necessità di assicurare sempre il bambino al seggiolino.
A questo proposito l'ACI ha avviato su tutto il territorio nazionale corsi di formazione ai futuri genitori affinché siano consapevoli dell'utilità di questi sistemi di sicurezza, insegnando i criteri di scelta del seggiolino più idoneo e le procedure per il corretto utilizzo. 

Cosa dice la legge.
L’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, più comunemente chiamato “codice della strada”, enuncia le regole sull’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
L’ultima modifica apportata a quest’articolo che ci riguarda in questo caso è quella apportata dall’articolo 1 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150 che ha sostituito l’intero articolo.
L’articolo così recita: “Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini. - 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. - 2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. - 3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. - 4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. - 5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. - 6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1. - 7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. - 8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza; b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2; e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12; f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza; g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. - 9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. - 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. - 11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 37 a euro 150. - 12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. - 13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.
La legge parla chiaro... . “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.  

Cosa sono i sistemi di ritenuta per bambini?
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori. I seggiolini dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita fino al raggiungimento dei 36 chilogrammi di peso; ne esistono di diversi tipi o meglio gruppi a seconda del peso che devono sopportare (peso inferiore ai 10 kg, inferiore ai 13 kg, tra 9 e 18 kg, tra i 15 e i 25 kg.
Tra i 18 e i 36 kg si possono utilizzare gli adattatori che sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace (quindi come le cinture degli aerei), seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo.
Entrambi devono essere omologati. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di dispositivi costruiti secondo la normativa europea che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-03 oppure ECE R44-04. 

Esenzioni per i bambini.
Possono beneficiare di tale esenzione chi è affetto da patologie che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Giova ricordare che tale esenzione opera solo in presenza di una certificazione medica rilasciata da un medico legale. 

Ricapitolando...
i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso. Per i veicoli provvisti di cinture di sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha escluso la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni anche se accompagnati da una persona di più di 16 anni di età, già contenuta nella precedente formulazione dell’art 172 C.d.S., con la conseguenza che, ove i dispositivi di ritenuta per bambini non siano disponibili, questi non possono essere trasportati.
Non ricorre, infine, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta o delle cinture di sicurezza per i bambini trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo, a condizione che siano accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni di età. Tale esenzione ha validità temporale limitata all’8 maggio 2009, data oltre la quale, peraltro, ai sensi dell’art. 169 C.d.S., non sarà più ammesso il trasporto di bambini in numero superiore a quello dei passeggeri indicati sulla carta di circolazione del veicolo.
Se l’automobile su cui viaggiamo non è provvista fin dall’immatricolazione di sistemi di ritenuta (si tratta di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini), i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. Le leggi ci sono, chi le deve far applicare c’è, è ingiusto scagliare pietre su quanti fanno il proprio dovere e si trova a combattere contro chi, colto in flagrante, accampa ogni scusa per evitare 150 euro di verbale e 5 punti sulla patente chiedendo sconti, invece di farsi un bell’esamino di coscienza ed ammettere la propria superficiale negligenza... meditate,  meditate sulla sicurezza dei vostri figli... ricordate che non li trovate sotto i cavoli!