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Anno
8
Numero
25

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

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Il Consulente

 

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI

Dott. Maria Bice Barborini

Quando si legge sui quotidiani di fatti di cronaca che hanno per oggetto l’abbandono di minori o di persone incapaci, subito la mente del lettore si ricollega automaticamente alla problematica del minore vittima.

Certo lo studio sui tentativi di soluzione del problema va ben oltre quella offerta dalla legislazione penale, richiedendo per una sua valutazione completa anche un esame dello status sociale, dell’ambiente in cui si sviluppa: la società, e restringendo il concetto la comune convivenza e la famiglia.

La famiglia da intendersi non solo come naturale evoluzione dell’esigenza di "pacifica convivenza", ma soprattutto come una dei principali responsabili, insieme allo Stato, della tutela dei minori. Infatti, anche alla luce della lettura della nostra Costituzione, nonché dei principi contenuti nella "Dichiarazione dei diritti del fanciullo", ciò che emerge è la necessità di penalizzare non solo le norme che si mostrino contrarie ai principi enunciati, per il rispetto del primario e superiore interesse del "minore". Ma se noi facciamo un breve e veloce esame della normativa relativa alla condizione del minore, si osserva come tra i principi primari non si rinvenga mai alcun riferimento alla tutela del predetto come "uti singulis", né si esamina in modo puntuale la problematica delle sue relazioni familiari sociali.

Anche se il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo (da intendersi individuo) comprende anche la tutela del minore, tuttavia sulla base di questi principi richiamati anche nella Costituzione non sembra ancora essersi realizzata una appropriata legislazione di tutela dell’infanzia e dei minori.

Dopo questa breve premessa, forse da intendersi più come uno sfogo della scrivente, passiamo all’esame della specifica norma sanzionatoria prevista dall’art. 591 c.p., avente per oggetto l’abbandono di persone minori ed incapaci, che non a caso viene collocata in quella parte del Codice Penale dei "Delitti contro la persona" trova la sua ragion d’essere nello stato di incapacità in cui versano i soggetti passivi (destinatari) di provvedere a se stessi, dal quale deriva una possibilità di danno alla persona qualora gli stessi siano lasciati privi di assistenza. Oggetto della tutela penale è pertanto l’esigenza di proteggere l’incolumità delle persone che, per età o per altre cause legislativamente determinate, siano particolarmente esposte ai pericoli contro l’abbandono da parte di chi vi sia obbligato ad averne cura. Trattasi di reato di pericolo concreto, per la cui realizzazione è necessario che al fatto dell’abbandono si accompagni la effettiva minaccia al bene protetto, ovvero la incolumità della persona minore e/o incapace; requisito che pur non essendo esplicitamente menzionato nella norma, tuttavia è da ritenersi implicito in relazione allo scopo della norma e dei diritti inviolabili sanciti dalla nostra Costituzione.

Autore del reato, il c.d. soggetto attivo, è chiunque si trovi in un determinato rapporto attivo con il minore o l’incapace, precisamente chi "ne abbia la custodia" o "ne debba avere le cure", ovvero colui al quale il minore sia stato "affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro".

Per cui l’abbandono presuppone sempre il venire meno di una relazione con il soggetto passivo, per cui per la sussistenza del reato di cui all’art. 591 c.p. è necessario che sia violato un preesistente obbligo verso il soggetto passivo, nel caso di specie, il minore.

Ma ci si chiede allora quali siano le differenze con altre ipotesi di reato, come ad esempio quella di cui all’art. 593 c.p. – omissione di soccorso-; la risposta a tale interrogativo è abbastanza dettata dalla logica, laddove si consideri che mentre in quest’ultima ipotesi di reato viene punito chiunque si trovi, cioè trovi casualmente, in un minore o in un soggetto incapace "abbandonato" e non si attivi per fare cessare tale stato di abbandono, nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 591 c.p. colui che viene sanzionato è il soggetto che produce lo stato di abbandono del minore e /o incapace, evidenziando così la maggior gravità attribuita a colui che sia stato causa dello stato di abbandono rispetto a colui che consente ovvero permette che lo stato di abbandono permanga; da cui direttamente deriva la considerazione che il rapporto di custodia e cura è un obbligo giuridico imposto dalla legge o da una convenzione privata.

Per custodia deve intendersi un dovere, anche temporaneo, esistente al momento dell’abbandono; per cura, invece, è richiesto un preesistente dovere di assistenza, rilevante anche ove, in concreto non abbia ancora trovato attuazione.

Quindi, fatto costitutivo del reato è l’abbandono della persona minore o incapace della quale si abbia la custodia o dovere di cura. "Abbandonare" nel significato globale della norma significa interrompere, o non costituire il rapporto di assistenza cui si è obbligati, in modo che ne derivi la possibilità di un danno per la vita o la incolumità della persona; mettendo così la persona abbandonata in una concreta situazione di pericolo. Altri però ritengono che occorra che venga messa in essere, per sussistenza del reato, una azione od omissione che metta che contrasti con l’obbligo della custodia e della cura ed in conseguenza della quale il soggetto viene lasciato "in balia di se stesso". Quest’ultima teoria però, a mio avviso, non tiene conto del fatto che l’abbandono di per sé, pur corrispondendo al modello legale, può non essere conforme allo scopo del legislatore che persegue attraverso la disposizione in oggetto, cioè la tutela della vita e della incolumità del soggetto; e ciò non si verifica in tutti quei casi nei quali alla cessazione del rapporto doveroso non consegua un pericolo per la persona.

Partendo dal presupposto che abbandonare significa lasciare in situazione di pericolo, l’elemento psicologico (il dolo) esige non soltanto la volontà di privare dell’assistenza il minore o l’incapace , con la consapevolezza dell’età minore ovvero dello stato di incapacità, ma anche la consapevolezza della situazione di concreto pericolo per la vita o l’incolumità del soggetto abbandonato. Ma qualora la volontà sia diretta a causare danno, il fatto esula dalla sfera di applicazione dell’art. 591, integrando un reato di specie diversa, quale la lesione personale o l’omicidio, nella forma del tentativo ove il danno non si sia verificato.

Qualora la possibilità non sia prevista ovvero sia prevista soltanto astrattamente con il sicuro convincimento però per l’agente, colui cui incombeva l’obbligo di custodia, che nessun danno potrà verificarsi, non sussisteranno in queste ipotesi gli estremi dell’abbandono punibile, posto che alla rappresentazione del rischio insito in un certo comportamento è subentrata la coscienza della inidoneità del comportamento stesso per le particolari circostanze , a sfociare in un danno alla persona (mancanza di previsione).

Alla stregua di questa breve e concisa esposizione dei requisiti e presupposti necessari affinchè si possa configurare il reato "punibile" di abbandono di minori, intendo ribadire come sia necessario un effettivo abbandono, che si realizza nel momento in cui si interrompa il rapporto di assistenza con conseguente stato di effettivo pericolo per la incolumità od integrità fisica dell’incapace o del minore. Quindi il momento dell’abbandono e della messa in pericolo costituiscono momenti essenziali ed inscindibili per la configurabilità del reato. Ma in questa fattispecie di reato possono essere comprese altre condotte poste in essere da tutti coloro che siano rivestiti di autorità nei confronti di minori e siano quindi obbligati alla loro custodia e vigilanza, e non vi ottemperino; impiegando i minori nell’accattonaggio al fine di trarne una concreta utilità per loro stessi; sfruttando la loro immagine di "minori" abitualmente abbandonati per strada, immagini che purtroppo quotidianamente si presentano ai nostri occhi; forse non più destando stupore come in passato, perché facenti parte di una consuetudine cui ormai ci siamo abituati; anche se tutti ci auspichiamo di ricordare in un immediato futuro soltanto come un brutto sogno.