Forse a causa dei tanti, troppi affitti in
nero, il 1 dicembre u.s. è stata votata favorevolmente del Parlamento la nuova legge di
riforma della locazione.
Fino a pochi giorni fa, la locazione era basata su una parola
chiave: equo canone.
Con la legge num. 392 del 1992 era stato varato questo istituto,
che prevedeva un canone di locazione, il cui ammontare veniva preventivamente fissato
dalla legge, in base a parametri generali come il tipo di casa, il piano
dellabitazione, la presenza dellascensore, lo stato di conservazione
delledificio.
Lequo canone non poteva superare il 3,85 del valore
locativo dellimmobile, calcolato anchesso in base ai parametri suddetti.
Con la successiva legge num. 359 del 1992, si specificava che la
disciplina dellequo canone non si applicava agli immobili costruiti dopo l11
luglio 1992, data che risultava dallaccatastamento e dalla richiesta del certificato
di abitabilità.
Per gli edifici costruiti prima della suddetta data, tra il
locatore (chi affitta) e il conduttore (laffittuario) erano possibili i patti in
deroga, istituiti con la legge num. 359, che derogavano la disciplina dellequo
canone nelle parti che riguardavano la cauzione, gli oneri accessori, la morosità, la
determinazione del canone daffitto che, da allora, non era più fissato dalla legge
ma dalla libera contrattazione tra le due parti. Non era assolutamente suscettibile di
deroga laumento ISTAT del canone, che restava fissato al 75%; tale aumento era
proporzionato al variare del costo della vita.
Con la legge di riforma, le parti che intendono concludere un
contratto di locazione hanno due possibilità: o scelgono la contrattazione libera o
quella che fa riferimento a contratti tipo fissati a livello locale.
Nel primo caso, i soggetti fisseranno a loro comodo il canone
daffitto, che durerà minimo quattro anni e rinnovabile per altri quattro; in questo
caso, però, nessuna delle parti favorirà di agevolazioni fiscali.
Invece, cospicui sgravi sono previsti per i soggetti che si
affideranno alla contrattazione tipo, fissata dalle associazioni di categoria.
Il contratto sarà firmato per tre anni, con il possibile
rinnovo per soli altri due anni, ad un canone inferiore.
Il proprietario del locale godrà di un "allettante"
sgravio del 40,5%, tra riduzioni su Irpef/Irpeg e riduzioni sulle imposte di registro.
Considerando che le agevolazioni finora erano state del 15%, è lampante l'importante
differenza.
Gli inquilini avranno subito agevolazioni solo se avranno un
reddito inferiore ai 21 milioni; altrimenti dovranno aspettare il 2000.
A livello locale potrebbero aversi anche delle modifiche in sede
di Ici.
Cambia anche la disciplina degli sfratti, che saranno di
competenza dei pretori e che vedranno una sospensione, da 6 mesi a 18 mesi secondo i casi,
dello sfratto per tentare una rinegoziazione del contratto.
Lo sfratto potrà essere richiesto solo da chi abbia
correttamente registrato il contratto e abbia pagato le tasse dovute.
Se lo sfratto è richiesto per morosità degli inquilini, il
locatore è sollevato dallonere di pagare le tasse dal giorno della convalida di
sfratto fino alla sentenza del pretore.
E ancora presto per dire se questa legge darà buoni
frutti o meno. Però cè già chi, pessimista, prevede la confusione che porterà.
Vedremo!