Una richiesta che sempre più spesso gli
Amministratori si sentono rivolgere dai propri condomini è se non sia conveniente aprire
un conto corrente bancario intestato al condominio. La risposta dellAmministratore
non può essere assolutamente evasiva, perché se il condominio lo richiede, o addirittura
lo impone, lincaricato deve provvedere.
Giuridicamente il conto corrente bancario non è richiesto, però il condominio
può averne la necessità, anche solo per controllare la gestione
dellAmministratore.
Dopo la richiesta del condominio, se lAmministratore non provvede rischia
la revoca del mandato.
Un eventuale richiesta dellincaricato di versare sul
proprio conto privato le quote condominiali riscosse, potrebbe creare confusione del suo
personale patrimonio con quello del condominio; dunque tale richiesta deve essere
possibilmente negata da parte del condominio.
Bisogna anche considerare che non tutte le banche aprono conti
intestati a condomini.
Può succedere che il condominio decida di revocare il suo Amministratore prima
della scadenza legale del suo mandato (un anno); per questa basta che il rapporto di
fiducia e di collaborazione sia venuto meno, per un qualsiasi motivo.
La deliberazione di revoca deve essere approvata dalla maggioranza degli
intervenuti allassemblea, convocata sul tema, che rappresentino la metà dei
millesimi.
Nel caso in cui alcuni condomini non siano daccordo sulla revoca, si può
chiedere al giudice di decidere; è da ricordare però che si può ricorrere
allautorità solo nel caso di gravi irregolarità compiute, come rendiconti
incompleti, mancato pagamento dei servizi comuni, stipula di contratti a nome del
condominio senza suo consenso, conflitti di interessi.
Se, invece, il nuovo Amministratore dichiara di non poter
gestire il condominio perché il suo predecessore non ha consegnato tutti i documenti,
bisogna ricordarsi che i soli documenti che devono essere "tramandati" sono: i
verbali delle assemblee, il libretto dellascensore e della centrale termica, i
contratti di fornitura dellacqua e dellenergia elettrica, il nullaosta
provvisorio dei vigili del fuoco, i libri degli infortuni degli eventuali dipendenti,
lelenco dei condomini e le tabelle millesimali, il regolamento di condominio e la
situazione economica della cassa.
Secondo lart.1131 del Codice Civile, lAmministratore
ha la rappresentanza legale dei partecipanti al condominio e può anche agire in giudizio
contro uno di essi. Può essere lui stesso chiamato in giudizio per una azione che
riguardi le parti comuni dello stabile e, se è chiamato per qualcosa fuori dalle sue
mansioni, deve comunicarlo subito allassemblea dei condomini, in caso contrario
rischia la revoca.
Morale: lAmministratore prima di tutto deve fare e curare
gli interessi del condominio e questultimo ha il diritto di essere tutelato al
meglio.