LISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO
Stefano Martello
Listituzione del giudice unico di primo grado ha
rappresentato una significativa riforma, per quanto riguarda laspetto organizzativo,
allinterno dellordinamento italiano; tale riforma ha concentrato, in un unico
ufficio di primo grado, le varie competenze che precedentemente erano divise tra il
Tribunale e la Pretura.
Alla figura del Pretore era riconosciuta la competenza per cause
civili dal basso valore economico, mentre per la materia penale erano di competenza i
reati puniti con pene di detenzione che non andavano oltre i quattro anni; tutto questo
significava che, abitualmente, la giustizia "quotidiana" risultava affidata a
questo giudice monocratico, il pretore appunto.
Listituzione del giudice unico ha radicalmente trasformato
tale situazione, trasferendo tali compiti alla figura del "giudice onorario"
la figura del giudice di pace ne è un classico esempio investito per le
decisioni sulle controversie meno importanti, ma sempre più diffuse rispetto agli
eclatanti quanto isolati episodi giudiziari riportati dai mass media.
Per fare alcuni esempi in ambito civile, il giudice di pace,
istituito con la legge n. 374 del 21 Novembre 1991, diventa così competente per vicende
che riguardano le modalità duso per i servizi di condominio, i rapporti tra
proprietari o semplici detentori di immobili adibiti ad abitazione in materia di
immissioni di fumo, rumori fastidiosi o esalazioni intollerabili.
In materia penale il giudice di pace si può occupare
esclusivamente dei reati che prevedano una pena detentiva non superiore a quattro mesi,
unificata ad una pena pecuniaria, che sia sola o congiunta, poco importa; ma attenzione,
perché al momento non è stato ancora emanato ah la giustizia italiana! - un
decreto legislativo con le norme concernenti le competenze penali del giudice di pace, ed
il procedimento di fronte ad esso.
La riforma è partita nel 1997, quando la Legge 254 ha conferito
delega al Governo per lunificazione degli uffici di Pretura e Tribunale, la
soppressione delle sezioni distaccate della Pretura e il trasferimento agli organi della
Pubblica Amministrazione di funzioni amministrative precedentemente attribuite alla
competenza del Pretore; nel 1998 con decreto n. 51, il Governo ha dato attuazione alla
delega, dando il via ad una vera e propria rivoluzione che aveva il compito di eliminare
la tradizionale dicotomia tra Tribunale e Pretura.
I punti salienti e più importanti della Riforma sono
sicuramente questi: competenza al Tribunale per tutti i reati non trattati dalla Corte
dAssise (che si occupa esclusivamente di vicende di particolare allarme sociale,
come i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dellergastolo o non inferiore
a 24 anni), linosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni
distaccate che può essere rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento,
competenza sempre al Tribunale in composizione monocratica per quanto riguarda le
iscrizioni ed i certificati del Casellario Giudiziale, possibilità del giudice di dare,
attraverso la sentenza, una nuova qualificazione giuridica del fatto, sempre nei limiti
della sua competenza.
Per non parlare poi in materia di riesame (per quanto riguarda
le misure coercitive che incidono sulla libertà personale o le misure interdittive che
limitano diritti patrimoniali), dove il Tribunale decide in composizione collegiale.
Tante piccole trasformazioni che intendono, quindi, facilitare
lutilizzo della giustizia da parte dei cittadini, vittime inerti di una burocrazia e
di una lentezza spesso esasperante.