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Anno
8
Numero
25

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.

 

 

 

 

 

Il Consulente

 

Omeopatia e Medicina cosiddetta Alternativa: sua efficacia come metodologia diagnostica e terapeutica

Dott. Maria Bice BARBORINI

L’attuale situazione della sanità in Italia, avendo registrato un aumento d’interesse del pubblico e di utenti che richiedono interventi terapeutici diversi daIl’utilizzo della medicina ufficiale o "convenzionale", ha sollecitato la necessità di una regolamentazione della materia e dell’emanazione di normative idonee a tutelare sempre la salute dell’individuo (principio costituzionalmente garantito) e la sua informazione per una corretta e consapevole scelta sulI’efficacia del tipo d’intervento medico adottato.

In Europa (e nel mondo) già operano Scuole organizzate sui criteri e metodi diversi dalla medicina ufficiale, con norme che regolano, sulla base di raccomandazioni ufficiali (tra cui la risoluzione del Parlamento Europeo in data 29.05.1997), che invitano gli organi comunitari ed i singoli Governi ad emanare una serie di norme regolanti e che regolano la materia; invito recepito anche dal nostro Paese con una proposta di legge della Camera del Deputati (n. 3891 del 19.06.1997), sulla cui efficacia e sul cui esito però non si hanno riscontri oggettivi.

Ma che cosa s’intende per "omeopatia"? Con tale termina si indica quel tipo di terapia scoperta solo 200 anni fa da Samuel Hahnemann e fondata sul principio sul principio che "il simile cura il proprio simile" (cosiddetta Legge dei Simili); in base al quale si è scoperto che delle piccole quantità di ciò che causa la malattia sono somministrate al paziente per stimolare il suo corpo ad autocurarsi; pertanto i sintomi del male sono indicazioni che il corpo sta combattendo per curarsi da solo, attivando cosi quei processi di attivazione delle difese immunitarie già presenti nel nostro corpo, che è cosi sollecitato a contrastare efficacemente la malattia.

Gli omeopati, pertanto, partono dal presupposto che molta parte del trattamento omeopatico sia preventivo tanto quanto curativo; per cui invece di prescrivere medicine che si sostituiscano alle difese del corpo (come ad esempio gli antibiotici), ponendo I’attenzione alle tendenze del sintomi, incoraggia dolcemente il corpo ad autorisanarsi, lasciandolo poi più forte di prima. Ma al fine di predisporre la cura appropriata, I’omeopata (II cui esercizio costituisce sempre "un atto medico"), sulla base di forse una delle più complesse terapie da capire, dovrà prendere in esame ogni aspetto della vita del paziente:

l’alimentazione, le abitudini, le modalità del sonno, gli umori, I’ambiente, le emozioni e tutto quanto utile per comprendere quel complicato meccanismo che regola l’equilibrio psicofisico di ciascuno.

In un intervista apparsa di recente sulla stampa, il caposcuola della omeopatia italiana, prof. Antonio Negro, spiega che attualmente in Italia ed aIl’estero è in atto una modifica sostanziale della omeopatia dal messaggio originale di cui sopra si sono sinteticamente descritti i presupposti, ad una omeopatia "ibrida e meticcia"; la quale al posto della vera omeopatia sostituisce quella priva di studi preventivi ed attenti del malato nella sua individualità.

Ma, se questa terapia ha II pregio di non introdurre sostanze tossiche o chimiche che per curare possono "inquinare" il nostro corpo, ci si chiede quali siano stati I motivi che hanno spinto anche una autorevole rivista internazionale, "The Lancet", a sollevare dubbi sui risultati ottenuti dalla omeopatia, a suo dire dovuti esclusivamente ad un effetto placebo.

Nel nostro paese, comunque, non è stato un organismo scientifico o medico a fornire una risposta al quesito, bensì è stata la stessa Corte Costituzionale; la quale, pronunciandosi su una norma di legge che regola la repressione dell’esercizio abusivo della professione sanitaria, ha ribadito espressamente il "divieto di farsi pubblicità qualificandosi come medico omeopata"; in quanto "finora i titoli (di specializzazione in omeopatia) sono stati rilasciati solo da scuole private post- universitarie non riconosciute dallo Stato".

Ma questa sentenza senza ombra di dubbio ineccepibile da un punto di vista formale, ci fa riflettere sui motivi che hanno portato altri paesi europei (tra cui Francia, Germania, Inghilterra) a riconoscere tale specialità terapeutica, regolamentando (e non ignorando) la produzione di farmaci omeopatici, con elencazione di quelli addirittura rimborsabili dal Servizio Sanitario (in Francia).

In Italia, invece, a fronte di una specialità ormai riconosciuta, di fatto, e che, nonostante le resistenze, si era conquistata spazio all’interno delle strutture pubbliche, (ambulatori omeopatici negli Ospedali di Lucca, Napoli e Roma), pur se riconosciuta "illegale" dalla Consulta, si assiste tuttavia aII’affermarsi di una situazione non priva di paradossi: da un lato i Direttori Sanitari degli Ospedali che sospendono momentaneamente l’attività negli ambulatori "a scopo cautelativo"; daIl’altro i medici che privatamente possono esercitare I’attività di medicina omeopatica (senza però poterla dichiarare), prescrivendo farmaci che sono posti in vendita nelle farmacie per le quali non vale II divieto e/o la illegalità della vendita stessa.

Ma anche la prescritta futura istituzione di Registri Regionali, ove potranno iscriversi medici omeopati, sarà sufficiente a distinguere i "ciarlatani" (in quanto non conoscitori dei presupposti della "omeopatia vera" fondata sul "principio della similitudine", ma seguaci di quella "ibrida", avendo seguito solo un corso triennale generico e non fondato sullo studio del malato nella sua individualità dai veri specialisti; tra cui II novantenne capostipite deIl’omeopatia italiana, prof. Negro, che, continuando ad affermare II carattere di vera e propria scienza delI’omeopatia, sostiene che per i laureati in medicina occorre una apposita specializzazione triennale post-laurea in medicina, disconoscendo gli omeopati di scuola diversa da quella di indirizzo Hahnemanniano.

Ma, a prescindere dalle diatribe tra scuole mediche, che pure sono state tipiche da Esculapio in poi della stessa medicina ufficiale, quello che appare poco consolante è il riproporre continuo nella società italiana della tardiva regolamentazione giuridica di fenomeni nuovi, anche di medicina alternativa; creando cosi incertezza tra i malati ed medici, ed affidando alla supplenza della giurisprudenza, del diritto e delle sentenze, la risoluzione di gravi problemi di natura scientifica e medica, come nel recente discusso caso Di Bella.

Essere la cosiddetta "patria del diritto", significa dire ancora una volta che è il diritto a doversi occupare di "tutto"?