Dato che un condomino può usare la cosa
comune, secondo la sua destinazione o per meglio usare la sua proprietà, in ogni caso non
deve danneggiare l'uso comune degli altri beneficiari; e così si potrà prendere il sole
nel giardino condominiale o sul terrazzo e si potrà anche aprire un lucernaio sul tetto,
per far si che la propria mansarda sia areata.
Un condomino può mettere, a proprie spese, delle fioriere per
rendere più gradevole l'ingresso dell'edificio, sempre rispettando l'eguale passaggio
degli altri soggetti; se il condomino volesse, esagerare e, piantare un albero ad alto
fusto davanti al portone del palazzo, si dovrebbe constatare se la staticità del palazzo
lo consente, e basta.
Se un condomino portatore di handicap volesse installare un
ascensore per sua necessità, può farlo nella tromba delle scale, che la magistratura con
una sentenza ha dichiarato precostituita per l'impianto di un ascensore. Il soggetto
potrà, dunque, provvedervi a proprie spese, senza però che con questa venga a
compromettere la stabilità dell'edificio. Se in futuro altri condomini volessero
usufruire dell'impianto, dovranno solo corrispondere una quota di quello che fu speso, a
suo tempo, per l'installazione.
Nel caso in cui, il condomino portatore di handicap non abbia le
risorse finanziarie per realizzare l'impianto a lui necessario, può chiedere
all'assemblea condominiale di deliberare la costruzione dell'ascensore; tale delibera deve
essere votata dalla maggioranza dei condomini intervenuti, che rappresentino la metà dei
millesimi. Se la delibera non è approvata, può far installare degli impianti di salita
che siano mobili e che non ingombrino.
Le spese relative alla manutenzione dell'ascensore vengono
ripartite secondo i millesimi.
I millesimi si ricavano considerando metà dell'altezza del
piano e metà dell'estensione di ogni appartamento del piano. Se queste misure non si
potessero sapere, si dovrebbero considerare i normali millesimi.
Per quanto riguarda i giardini e cortili, specialmente nel caso
in cui si volessro realizzare dei box, questi ultimi possono essere costruiti sotto il
giardino o il cortile, senza che
danneggino però le parti comuni; ovviamente, saranno risevati
ai condomini.
Stessa cosa vale per i parcheggi, posti auto, nel cortile, che
devono essere considerati come una innovazione, che, dunque, dovrà essere deliberata
dall'assemblea con la maggioranza richiesta.
In ogni caso, se i parcheggi dovessero essere in numero
insufficiente a garantire un posto per tutto l'anno agli interessati, dovranno essere
fatti dei turni; questi saranno fissati preventivamente, per far si che tutti abbiano un
posto macchina per un egual tempo. Per il periodo di uso del parcheggio, sarà versato un
indennizzo.
Se un condomino occupa prepotentemente un posto oltre il suo
turno, si può intentare una causa legale.
Altri elementi da considerare sono le scale, a meno che nel contratto di
proprietà, o di locazione, di un immobile non sia scritto diversamente.
L'articolo 1117 del codice civile non parla di pianerottoli, anche se,
generalmente, sono considerati facenti parte delle scale e, dunque, non possono essere
incorporate nella proprietà dei singoli condomini.
Le spese di manutenzione e di pulizia devono essere ripartite, a carico dei
proprietari dei singoli piani, in base sia al valore del piano sia all'altezza di ciascun
piano dal suolo.
L'illuminazione delle stesse scale, invece, risulta essere di interesse di tutto
l'edificio e, dunque, deve essere ripartita fra tutti i condomini, in base alle tabelle
millesimali.
Per un qualsiasi lavoro si voglia realizzare nel condominio, conviene
contattare una azienda specializzata, e nel caso di lavori al giardino, bisogna
salvaguardare la crescita delle piante.