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Anno 8
Numero 25
Direttore responsabile
Antonia Geninazza
Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998
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Il
Consulente
LA PRIVACY NEL CONDOMINIO I solleciti ai condomini morosi non possono essere
esposti alla vista di estranei
Dott. Maria Maddalena Regno
La
discussa legge sulla privacy irrompe ancora una volta nel microcosmo dei
condomini. Era già successo poco tempo fa, quando l’Autorità aveva
sentenziato che l’amministratore può mettere a disposizione dei condomini le
informazioni circa la gestione degli immobili e i dati di bilancio, ma che deve
anche osservare cautele nella raccolta e nell’uso dei medesimi dati, affinché
l’accesso agli stessi sia impossibile da parte di estranei.
Sulla stessa falsariga è l’ultima decisione del garante, nella persona del
Professor Stefano Rodotà, presa su istanza di un condomino moroso che aveva
visto in bella mostra nella bacheca condominiale, situata nell’androne del
palazzo, i dati relativi alla sua situazione di debito nei confronti
dell’amministrazione condominiale.
Il condomino si è subito appellato alla legge sulla protezione dei dati
personali e l’ha avuta vinta. Infatti, l’autorità ha stabilito la rimozione
di quei dati da sguardi indiscreti di soggetti estranei al condominio, poiché
anche se il condomino è in difetto nei confronti di tutto il palazzo, non può
essere messo alla gogna.
L’amministratore troppo solerte (o forse solo stufo della situazione) ha
subito provveduto a rimuovere (la vergogna del condomino).
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