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Anno
8
Numero
25

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.

 

 

 

 

 

Il Consulente

 

RITARDI AEREI: quando e come chiedere il risarcimento dei danni subiti

Giorgia Antonetti

Nel periodo estivo molti cittadini, pronti a godere un meritato riposo, hanno dovuto affrontare minuti, ore di attesa negli aeroporti italiani a causa degli immancabili ritardi.

Il trasporto aereo, infatti, anche a causa del previsto aumento dei voli, si trova sempre più nel caos. I consumatori - utenti fino ad oggi si trovavano in una condizione di totale sudditanza, verso i contratti di trasporto i quali, senza tener conto del recepimento della direttiva comunitaria sulle clausole e comportamenti vessatori, non prevedevano alcuna responsabilità del vettore per eventuali proprie inadempienze. Finalmente però, come illustratoci dal Dott. Cristiano Iurilli, avvocato della ADICONSUM (associazione a tutela consumatori ambiente), la magistratura italiana è intervenuta concretamente a tutela del consumatore, riconoscendo l’illegittimità e la conseguente responsabilità contrattuale delle Compagnie aeree che, senza alcun preavviso né giustificate esigenze operative, arbitrariamente cancellano o ritardano la partenza dei voli, senza in alcun modo assicurare adeguata assistenza e informazione all’utente, comportando così frequenti danni patrimoniali e non.

In particolare i casi che più frequentemente sono sottoposti al giudizio dei magistrati, riguardano il risarcimento dei danni subiti da ritardo (rimborso da biglietto, perdita di giornate lavorative, danno biologico da "disagio") e la mancata o tardiva riconsegna del bagaglio. Il Dott. Iurilli ha affermato che per citare in giudizio una Compagnia aerea, vi deve essere innanzi tutto un ritardo non esiguo, ma oggettivamente idoneo a determinare dei danni patrimoniali e non, al viaggiatore. E’ consigliabile effettuare una denuncia del ritardo presso gli sportelli della Compagnia aerea situati nell’aeroporto di partenza, specificando di voler richiedere il ricorso del biglietto, ed eventualmente individuando i danni che si stanno subendo (es. appuntamento di lavoro).

Nel caso di mancata assistenza presso l’aeroporto, conservare ogni titolo da cui risulti il pagamento per l’utilizzo di ogni tipo di servizio resosi necessario per il prolungato ritardo (scontrino ristorante, taxi, albergo). Una volta giunti a destinazione certificare mediante idonea documentazione i danni subiti, in quanto in un eventuale giudizio, sarà necessario provare il danno patrimoniale subìto. Per ciò che concerne il ritardo o la mancata riconsegna del bagaglio, oltre alla denuncia presso gli sportelli della Compagnia aerea, risulta di fondamentale importanza conservare la contro marca di imbarco del bagaglio, descrivere, all’atto della denuncia, analiticamente il suo contenuto e, nel caso si renda necessario acquistare nuovi capi di abbigliamento a causa dello smarrimento, conservare i titoli di acquisto. Solo a queste condizioni, oggettivamente valutabili, sarà possibile richiedere un eventuale risarcimento, proporzionato ai danni subiti.